Cassazione penale, sez. VI, 25 settembre 2007, n. 35533

«Attraverso la figura dell’evasione, intesa in senso generale (sia nella forma propria che in quella impropria), si tutela, da un lato, l’interesse alla corretta attuazione della pretesa punitiva dello Stato e, dall’altro, l’interesse a garantire le esigenze cautelari funzionali al processo penale. La tutela di tale duplice interesse, alternativamente considerato, assume rilievo penale soltanto se la privazione o la limitazione della libertà personale, per effetto di un provvedimento del giudice o su iniziativa di altri soggetti abilitati (arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria), si sia già instaurata. Il presidio penale riguarda esclusivamente l’immanenza delle condizioni di legittima restrizione o limitazione della libertà personale, non anche l’interesse al loro instaurarsi. Sfugge, infatti, alla sanzione penale colui che si sottragga all’esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà prima che lo stesso venga concretamente attuato (è tale la posizione del latitante).
È necessario cioè che si instauri uno stato di coercizione personale, che non s’identifica necessariamente con la custodia del soggetto in un carcere o in un altro luogo chiuso, essendo sufficiente che egli venga a trovarsi sotto la sorveglianza diretta degli agenti che lo hanno arrestato o che lo traducano da un luogo ad un altro ovvero semplicemente nella condizione di potere essere sempre sottoposto a controllo per lo stato coercitivo, sia pure più attenuato, in cui comunque versa. In coincidenza, infatti, del proliferare delle modalità alternative di espiazione della pena detentiva o delle misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, il legislatore ha esteso il concetto tradizionale di “evasione” e lo ha adattato alle peculiarità di queste nuove situazioni. Nelle figure di “evasione impropria”, viene meno, quale presupposto del reato, l’esistenza di una sorveglianza diretta e continua da parte degli organi preposti al controllo, ma non la posizione giuridica propria del soggetto in vinculis, la quale si instaura nel momento stesso in cui il provvedimento viene portato a conoscenza del destinatario, chiamato al proprio senso di responsabilità nell’ambito del rapporto coercitivo sopra menzionato e potenzialmente sempre soggetto a sorveglianza e controlli.
Con riferimento specifico agli arresti domiciliari, devesi rilevare che questi si instaurano con la consegna al destinatario del relativo provvedimento, che, se non dispone l’accompagnamento coatto, lo autorizza a raggiungere autonomamente, secondo modalità e tempi predeterminati, il luogo individuato a norma dell’art. 284 c.p.p., (cfr. art. 97 bis disp. att. c.p.p.), con l’effetto che l’eventuale inosservanza integra il reato in esame.
Ed invero, tale situazione determina, di per sè, l’attualità della custodia e la soggezione della persona arrestata alla sorveglianza, sia pure non continua e diretta, degli organi incaricati, sicchè ogni forma di elusione di tale sorveglianza viola il bene giuridico protetto dall’art. 385 c.p..
La condotta tipica, pur indicata come allontanamento dal luogo in cui si ha l’obbligo di rimanere, non può non comprendere anche, avuto riguardo alla ratio della norma, il mancato raggiungimento di tale luogo da parte di chi ha già acquisito lo status di ristretto a domicilio.
È mera questione terminologica la differenza tra “allontanamento” ed “evasione”, considerato che il primo termine è solo più adatto a rendere l’idea di una condotta che non è altro che una forma di evasione in situazione di assenza di sorveglianza continua e diretta, ma sempre potenzialmente esercitatile» .

Cassazione penale, sez. VI, 25 settembre 2007, n. 35533