Cassazione penale, sez. III, 18 ottobre 2011, n. 37508

Integra il reato di tentativo di frode in commercio la condotta dell’imprenditore che detiene per la vendita confezioni di olio extravergine di oliva proveniente da un’altra azienda con etichettatura attestante la produzione ed il confezionamento presso il proprio stabilimento.

Tale principio è operativo anche qualora l’etichettatura utilizzata riporti diciture equivoche, così come nel caso di specie, tali da indurre in errore il consumatore, portato a credere che l’estrazione dell’olio dalle olive quanto l’imbottigliamento del prodotto finito avvenga all’interno dello stabilimento indicato, mentre è ivi eseguita solamente tale ultima operazione.
L’articolo 2 del D.Lgs. 109/92 specifica, in modo inequivocabile, che l’etichettatura, così come la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, non devono indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla durabilità, sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso.
Al successivo articolo 3 del predetto decreto legislativo figurano, tra le indicazioni che devono essere obbligatoriamente presenti sulle etichette dei prodotti alimentari, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea, la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, mentre l’indicazione del luogo di origine o di provenienza, pure indicato nel medesimo articolo, per gli oli di oliva è regolata dal menzionato articolo 4 Reg. CE 1019/02 che disciplina la designazione dell’origine, intesa come la zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio.

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Cassazione penale, sez. III, 18 ottobre 2011, n. 37508