Cassazione penale, sez. III, 18 aprile 2007, n. 21806
Sussiste il reato previsto dallâart. 193 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (t.u.l.p.s.) quando venga svolta una attivitĂ consistente in trattamenti di medicina estetica, con lâuso di apparecchiatura laser per la depilazione, senza la prescritta autorizzazione sanitaria, necessaria anche per strutture dotate di attrezzature minime, in cui si eserciti tuttavia attivitĂ medica con finalitĂ speculativa da parte di operatori privati.
In altre parole lâautorizzazione è richiesta per tutte le strutture che abbiano unâinterna organizzazione di mezzi e di personale diretta alla cura di talune malattie anche di natura dermatologica, le quali in relazione alla loro funzione assumono unâindividualitĂ propria distinta da quella dei sanitari che ivi prestano la propria opera. Sono esclusi dallâautorizzazione gli studi dei professionisti liberi dove il singolo sanitario esercita la propria professione e dove si accede normalmente per appuntamento.
Cassazione penale, sez. III, 18 aprile 2007, n. 21806






