Cassazione civile, sez. unite, 14 febbraio 2011, n. 3665
Dalla applicazione diretta (âdrittwirkungâ) degli artt. 2, 9 e 42 Costituzione si ricava il principio della tutela della umana personalitĂ e del suo corretto svolgimento nellâambito dello Stato sociale, anche nellâambito del âpaesaggioâ, con specifico riferimento non solo ai beni costituenti, per classificazione legislativa-codicistica, il demanio e il patrimonio oggetto della âproprietĂ â dello Stato ma anche riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione, risultino, sulla base di una compiuta interpretazione dellâintero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettivitĂ e che â per tale loro destinazione, appunto, alla realizzazione dello Stato sociale â devono ritenersi âcomuniâ, prescindendo dal titolo di proprietĂ , risultando cosĂŹ recessivo lâaspetto demaniale a fronte di quello della funzionalitĂ del bene rispetto ad interessi della collettivitĂ . (Principio enunciato a proposito delle c.d. valli da pesca della laguna di Venezia).
Cassazione civile, sez. unite, 14 febbraio 2011, n. 3665






