Cassazione penale, sez. I, 18 giugno 2008, n. 24710
«…la convivenza more uxorio con una cittadina italiana non può costituire legittimo motivo ostativo all’espulsione, in quanto nella giurisprudenza è stato ripetutamente stabilito che il divieto di espulsione di cittadino extracomunitario coniugato con cittadino italiano o convivente con parenti entro il quarto grado di cittadinanza italiana, di cui all’art. 19, 2 comma, lett. c) d.leg. 25 luglio 1998, n. 286, risponde all’esigenza di tutelare da un lato l’unità della famiglia e dall’altro il vincolo parentale che riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici ed è invece assente nella convivenza more uxorio, non risultando possibile estendere l’equiparazione tra famiglia legittima e famiglia di fatto alla materia dell’immigrazione clandestina, disciplinata da norme di diritto pubblico e nella quale l’obbligo dell’espulsione incontra solo i limiti strettamente previsti dalla legge al fine di escludere facili elusioni alla normativa dettata per il controllo dei flussi migratori (Cass. civ. 24 febbraio 2004, n. 3622) con la precisazione che l’omessa equiparazione non rende la norma contraria al dettato costituzionale (Corte Cost., 20 luglio 2000, n. 313)».
Cassazione penale, sez. I, 18 giugno 2008, n. 24710






