Cassazione civile, sez. III, 20 giugno 2008, n. 16809

Le critiche mosse dal cliente nei confronti del proprio avvocato nell’esposto al Consiglio dell’Ordine vanno lette nel contesto di dissenso esistente tra le parti anche al fine di valutarne l’eventuale portata diffamatoria.
Il diritto di critica che compete al cliente nell’ambito del rapporto professionale che lo legava all’avvocato opera quale scriminante, che trova il suo fondamento nell’art. 51 c.p. ed incide, se contenuto entro certi limiti, sull’antigiuridicità di tale comportamento, escludendola.
Così come precedentemente affermato dalla Cassazione Civile nella sentenza n. 370/2002 il diritto di critica (da distinguersi dal diritto di cronaca che non si concreta in un giudizio soggettivo, ma nella sola narrazione di fatti) incontra il limite della continenza «il quale viene in considerazione non solo sotto l’aspetto della correttezza formale dell’esposizione, ma anche sotto il profilo sostanziale consistente nel non eccedere i limiti di quanto strettamente necessario per l’appagamento diritto di critica e dissenso». L’inosservanza di siffatti limiti rende inapplicabile la scriminante di cui si tratta ed espone l’autore del fatto al risarcimento dei danni.

In particolare, per quanto attiene alle espressioni sconvenienti e potenzialmente offensive contenute negli esposti al Consiglio dell’Ordine, la S.C., ai fini dell’esclusione dell’antigiuridicità del comportamento, ha ritenuto condizione necessaria e sufficiente «che le offese contenute negli scritti difensivi siano in rapporto di giuridica necessità o utilità con l’esercizio del diritto di presentare esposti»(Cfr. Cass. n. 20141/2005).

Cassazione civile, sez. III, 20 giugno 2008, n. 16809