Cassazione penale, sez. VI, 20 novembre 2007, n. 42790

«La condotta esecutiva del delitto di-cui all’art. 348 c.p. consiste nel compimento di atti di esercizio di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, senza aver conseguito tale abilitazione.
La norma è volta a tutelare l’interesse generale, riferito in via diretta e immediata alla P.A., che determinate professioni, richiedenti, tra l’altro, particolari competenze tecniche, vengano esercitate soltanto da soggetti che abbiano conseguito una speciale abilitazione amministrativa (Cass. Sez. II, 21-11-2006 n. 3627; Cass. Sez. VI, 18-4-2007 n. 17203).
[…]
Costituisce principio acquisito in giurisprudenza quello secondo cui, ai fini della sussistenza del delitto di esercizio abusivo di una professione, non è necessario il compimento di una serie di atti riservati ad una professione per la quale sia richiesta una particolare abilitazione, ma è sufficiente anche il compimento di un solo atto (Cass. 7-3-1985 n. 4349; Cass. 11-12-1979 n. 3732).
[…]
Quanto all’elemento psicologico, esso è richiesto dalla legge a livello di mero dolo generico. Ai fini della configurabilità del reato di abusivo esercizio di una professione, pertanto, è irrilevante l’eventuale scopo di lucro e, in genere, qualsiasi movente di carattere privato; sicché, la consapevole mancanza di titolo abilitativo all’esercizio di tale professione, integra il dolo generico richiesto per la sussistenza del reato, ancorché “l’abusiva” prestazione “professionale” sia stata del tutto gratuita e con il concorrente consenso del destinatario di tale prestazione (Cass. Sez. II, 22-8-2000 n. 10816). Poiché, infatti, titolare dell’interesse protetto dalla norma penale è solo lo Stato, l’eventuale consenso del privato è del tutto irrilevante ex art. 50 c.p. (Cass. Sez. VI, 8-10-2002 n. 49)» .

Cassazione penale, sez. VI, 20 novembre 2007, n. 42790