Cassazione penale, sez. III, 13 maggio 2011, n. 18893
L’espressione “esemplare di specie selvatica” contenuta nell’art. 8 sexies della Legge n. 150/92 (di applicazione in Italia della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) ha il significato di “esemplare di origine selvatica o esemplare animale proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione” solo ai fini della legge medesima, che mira a sanzionare il commercio di esemplari appartenenti a specie protette o in via di estinzione laddove attuato al di fuori di regole e controlli stabiliti al livello internazionale.
Ai fini della legge sulla caccia, Legge n. 157/1992, che ha il diverso scopo della protezione della fauna selvatica e della disciplina del prelievo venatorio, gli animali di prima generazione nati in cattività non possono essere definiti di provenienza selvatica.
Dispone infatti la norma del primo comma dell’articolo 2 che “fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale”.
Cassazione penale, sez. III, 13 maggio 2011, n. 18893






