Cassazione civile, sez. III, 20 giugno 2008, n. 16799

Le norme che disciplinano l’assegnazione immobiliare contenute negli artt. 588 e 590 del codice di procedura civile, tanto nella formulazione anteriore al testo novellato dal d.l. n. 273 del 2005 che in quella attualmente vigente, esplicitano la chiara volontà del legislatore di subordinare l’assegnazione al creditore procedente dell’immobile pignorato, oggetto dell’esecuzione forzata, all’esperimento di almeno un tentativo di vendita.
Prevede l’art. 588 “Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’incanto, può presentare istanza di assegnazione a norma dell’articolo 589 per il caso in cui la vendita all’incanto non abbia luogo per mancanza di offerte”. Il provvedimento di assegnazione viene emesso dal giudice dell’esecuzione al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 590 “Se la vendita all’incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio”.
È pertanto evidente come la condizione necessaria affinchè il giudice possa disporre l’assegnazione del bene, che è onere del creditore richiedere, è che non vi siano offerte all’incanto e che perciò, per l’espropriazione immobiliare, l’espletamento dell’incanto – ancorchè infruttuoso – costituisce un presupposto necessario al quale è subordinata la possibilità di disporre il passaggio all’assegnazione del bene pignorato.
Assegnazione ed incanto non rappresentano pertanto due mezzi di soddisfazione coattiva del credito in concorso alternativo tra loro ab origine. Il concorso è successivo, deve cioè esser tentata la vendita con incanto almeno una volta per poter passare al sussidiario mezzo di realizzazione del credito, costituito dall’assegnazione.

Cassazione civile, sez. III, 20 giugno 2008, n. 16799