Corte Costituzionale, 30 maggio 2008, n. 181

Dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 143 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80)
In particolare il giudizio di incostituzionalità ha investito la parte della norma in cui, in caso di procedimento di esdebitazione attivato nell’anno successivo al decreto di chiusura del fallimento ad istanza del debitore già dichiarato fallito, non prevede la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonché del decreto col quale il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio.

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Corte Costituzionale, 30 maggio 2008, n. 181