Consiglio di Stato, sez. VII, 16 settembre 2025, n. 7341

Esclusione dall’Esame di Stato per uso del telefono cellulare: il Consiglio di Stato conferma la sanzione.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7341 del 16 settembre 2025, ha posto un punto fermo sulla questione dell’utilizzo di dispositivi elettronici durante l’esame di maturità: chi viene sorpreso con un cellulare in aula viene escluso dalle prove, e tale esclusione non può essere sanata nemmeno dal successivo superamento dell’esame in forza di un provvedimento cautelare.

Il caso: doppio cellulare durante la prima prova

La vicenda ha avuto origine il 18 giugno 2025, durante la prima prova scritta dell’esame di Stato. Una studentessa, dopo aver regolarmente consegnato il proprio telefono cellulare alla commissione d’esame come previsto dalle procedure, è stata sorpresa mentre utilizzava un secondo dispositivo mobile che aveva introdotto in aula all’insaputa dei commissari. La commissione ha immediatamente disposto l’esclusione della candidata dall’esame di Stato, applicando le norme che vietano l’uso di dispositivi elettronici durante le prove.

Il ricorso della studentessa e la vittoria apparente

La studentessa ha impugnato il provvedimento di esclusione davanti al TAR Umbria, ottenendo inizialmente un decreto cautelare favorevole il 19 giugno 2025. Il giudice monocratico aveva autorizzato la partecipazione alle prove suppletive, ritenendo prevalente l’interesse della candidata senza pregiudizio per l’amministrazione. In esecuzione di tale decreto, la giovane ha sostenuto le prove suppletive conseguendo una valutazione finale di 81/100. Tuttavia, questa "vittoria" si è rivelata effimera.

La sentenza del TAR: esclusione confermata

Con sentenza del 30 luglio 2025, il TAR Umbria ha respinto integralmente il ricorso, confermando la legittimità dell’esclusione. Il tribunale amministrativo ha ritenuto che:

  • Le norme applicabili (art. 95 RD 653/1925, d.lgs. 62/2017, nota ministeriale 29 maggio 2025) attribuiscono alla commissione il potere di escludere chi introduce cellulari in aula
  • Il verbale della commissione attesta inequivocabilmente l’utilizzo del dispositivo
  • Il divieto si applica anche agli esami di Stato, non solo ai concorsi pubblici
  • L’urgenza giustificava la pretermissione delle garanzie procedimentali ordinarie
  • Gli stati d’ansia invocati dalla studentessa sono irrilevanti, non essendo mai stati comunicati alla scuola

Conseguenza diretta: tutti gli atti adottati in esecuzione del decreto cautelare (compreso il superamento dell’esame) sono stati travolti.

L’appello al Consiglio di Stato: tutti i motivi respinti

Non rassegnata, la studentessa ha presentato appello al Consiglio di Stato articolando diverse censure, tutte respinte dalla Settima Sezione con sentenza del 16 settembre 2025.

La questione della base normativa

La difesa aveva sostenuto che l’art. 95 del RD 653/1925 (citato dal TAR) fosse stato abrogato. Il Consiglio di Stato ha chiarito che tale norma riguarda solo la competenza per l’annullamento delle prove, mentre la vera base legale del potere sanzionatorio risiede in:

"Utilizzo" vs "maneggiamento": una distinzione infondata

Uno degli argomenti più interessanti dell’appello riguardava la distinzione tra "utilizzo" e semplice "maneggiamento" del cellulare. La difesa sosteneva che la studentessa avesse solo toccato il dispositivo, senza realmente utilizzarlo.

Il Consiglio di Stato ha respinto questa tesi per due ragioni:

  1. La distinzione si basa su premesse logiche "poco persuasive"
  2. Il verbale della commissione certifica che la candidata "è stata sorpresa mentre utilizzava uno smartphone", attestando quindi l’effettivo utilizzo

L’animus decipiendi: l’intenzione di ingannare

Un punto centrale della decisione riguarda la valutazione complessiva della condotta. Il Consiglio di Stato evidenzia che la studentessa aveva:

  • Consegnato regolarmente il primo cellulare alla commissione
  • Tenuto nascosto il secondo dispositivo
  • Creato deliberatamente una situazione ingannevole

Questa condotta rivela un chiaro "animus decipiendi" (intenzione di ingannare) che aggrava la posizione della candidata e giustifica pienamente la sanzione espulsiva.

Il principio di proporzionalità: la sanzione è adeguata?

La difesa aveva invocato la violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che l’esclusione rappresentasse una sanzione eccessiva e automatica, senza valutazione del caso concreto. Il Consiglio di Stato ha respinto anche questa censura, ritenendo che:

  • L’esclusione dall’esame è l’unica sanzione realmente dissuasiva per un illecito commesso durante le prove
  • Non esistono misure alternative efficaci applicabili nel contesto specifico
  • La condotta complessiva (doppio cellulare nascosto) giustifica ampiamente la severitĂ  della sanzione
  • Non si tratta di automatismo ma di applicazione ragionevole della normativa al caso concreto

I disturbi d’ansia: una giustificazione tardiva e non credibile

Nei motivi aggiunti depositati dopo aver sostenuto le prove suppletive, la studentessa aveva prodotto un certificato medico che attestava disturbi d’ansia generalizzati derivanti da un "rapporto simbiotico con la madre". Secondo questa ricostruzione, il secondo cellulare serviva a mantenere il contatto con la figura genitoriale per evitare attacchi d’ansia.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto questa allegazione non attendibile, applicando i principi del prudente apprezzamento delle prove e delle massime di comune esperienza. I giudici hanno evidenziato che:

  • La famiglia non aveva mai comunicato alla scuola questa patologia durante l’anno scolastico
  • Non era stata fatta alcuna segnalazione prima dell’inizio delle prove
  • Il certificato è stato redatto solo dopo l’esclusione, il 16 luglio 2025
  • Questa tempistica pregiudica irrimediabilmente la credibilitĂ  dell’allegazione

La sorte degli atti esecutivi del decreto cautelare

Una questione giuridica particolarmente interessante riguarda l’efficacia degli atti amministrativi adottati durante il periodo di efficacia del decreto cautelare: in particolare, il superamento dell’esame con 81/100.

La difesa aveva sostenuto che questo fatto avrebbe dovuto comportare:

  • La cessazione della materia del contendere
  • L’assorbimento del provvedimento di esclusione
  • Il consolidamento definitivo del risultato conseguito

Il Consiglio di Stato ha chiarito che tutti gli atti adottati in esecuzione del decreto cautelare vengono travolti dalla sentenza di rigetto del ricorso principale. Questo perchĂŠ:

  1. La tutela cautelare ha natura ontologicamente provvisoria e interinale
  2. Gli atti erano stati adottati solo per dare esecuzione al dictum cautelare
  3. Non c’è stata alcuna volontà dell’amministrazione di ritirare definitivamente la misura espulsiva
  4. Il meccanismo dell’assorbimento non opera in questo contesto

Pertanto, l’esame superato con 81/100 non produce alcun effetto definitivo e viene annullato insieme al decreto cautelare che lo aveva reso possibile.

I precedenti giurisprudenziali

La sentenza si inserisce in un solido filone giurisprudenziale che applica con rigore il divieto di utilizzo di dispositivi elettronici durante gli esami. Il Consiglio di Stato richiama in particolare la propria sentenza n. 391/2012, che aveva stabilito l’applicabilità all’esame di Stato del divieto previsto dall’art. 13 del d.P.R. 487/1994 per i concorsi pubblici.
La ratio sottostante è chiara: garantire la par condicio tra i candidati e l’affidabilità delle prove d’esame, obiettivi che verrebbero irrimediabilmente compromessi dalla tolleranza verso l’uso di dispositivi elettronici.

Le norme di riferimento

Per completezza, ecco il quadro normativo applicabile:

  • Art. 12, comma 4, d.lgs. 62/2017: disciplina generale sugli esami di Stato
  • Art. 13 d.P.R. 487/1994: divieto di dispositivi elettronici nei concorsi (applicabile anche agli esami)
  • Nota ministeriale 29 maggio 2025: attuazione delle disposizioni per l’anno scolastico 2024/2025
  • Art. 95 RD 653/1925 (abrogato): norma sulla competenza citata dal TAR

Lezioni pratiche dalla sentenza

Dalla decisione del Consiglio di Stato emergono alcuni principi chiari per studenti, famiglie e scuole:

Per gli studenti:

  1. Consegnare tutti i dispositivi elettronici prima dell’inizio delle prove
  2. Non tentare di introdurre cellulari o altri dispositivi in aula
  3. Comprendere che qualsiasi forma di "utilizzo" (anche solo toccare il dispositivo) è vietata
  4. Eventuali esigenze mediche o psicologiche devono essere comunicate prima dell’esame

Per le famiglie:

  1. Segnalare tempestivamente alla scuola eventuali condizioni mediche che richiedono misure speciali
  2. Non attendere il momento dell’esame per sollevare questioni di salute
  3. Comprendere che certificati prodotti "a scoppio ritardato" non vengono ritenuti credibili

Per le commissioni d’esame:

  1. Il potere di esclusione è legittimo e non costituisce automatismo illegittimo
  2. È sufficiente l’accertamento dell’utilizzo del dispositivo
  3. Non è necessario dimostrare che l’utilizzo abbia effettivamente favorito il candidato
  4. L’urgenza giustifica la pretermissione delle garanzie procedimentali ordinarie

Conclusioni

La sentenza del Consiglio di Stato n. 7341/2025 rappresenta un’importante conferma del rigore con cui viene applicato il divieto di utilizzo di dispositivi elettronici durante l’esame di maturità.

Il messaggio è chiaro: non esistono scorciatoie nÊ giustificazioni postume che possano salvare chi viene sorpreso con un cellulare in aula. Anche il superamento delle prove in forza di un provvedimento cautelare non consolida alcun diritto, se il ricorso principale viene poi respinto nel merito.

La decisione tutela l’integrità del sistema degli esami di Stato e la par condicio tra tutti i candidati, principi che il nostro ordinamento considera irrinunciabili per garantire il valore legale dei titoli di studio.

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Consiglio di Stato, sez. VII, 16 settembre 2025, n. 7341