Cassazione Civile, sez. I, 15 gennaio 2009, n. 814

«Questa Suprema Corte ha costantemente affermato che la dichiarazione di efficacia nella Repubblica della sentenza ecclesiastica, che dichiara la nullità di un matrimonio concordatario per esclusione del “bonum prolis” nella ipotesi in cui detta intenzione sia stata manifestata da un coniuge ed accettata dall’altro, non trova ostacolo, sotto il profilo dell’ordine pubblico, nella circostanza che la legge statale non include la procreazione fra i doveri scaturenti dal vincolo matrimoniale, vertendosi in tema di diversità di disciplina dell’ordinamento canonico rispetto all’ordinamento interno, che non incide sui principi essenziali di quest’ultimo, Né sulle regole fondamentali che in esso definiscono l’istituto del matrimonio (cfr. tra le molte: Cass. n. 7128 del 1982; Cass. n. 2678 del 1984; Cass. n. 192 del 1985; Cass. n. 4875 del 1988).
Con la sentenza n. 2678 del 1984 questa Suprema Corte ha chiarito che (cfr. motivazione) la non menzione della procreazione tra i doveri nascenti dal matrimonio (art. 143 c.c.) non significa che, se un diverso ordinamento valorizzi tale circostanza, si verifichi un radicale contrasto con qualche principio fondamentale dell’ordinamento statuale, che non solo non prevede alcun principio essenziale di “non procreazione”, ma configura il matrimonio come fondamento della famiglia, finalizzato, cioè, alla formazione di quella società naturale comprendente anche i figli, quale normale, anche se non essenziale sviluppo della unione coniugale (artt. 29, 30 e 31 Cost.) (com’è evidenziato dall’ampia normativa che disciplina e tutela la procreazione e la prole in una precisa analisi di diritti e doveri».

(artt. 29, 30 e 31 Cost.) (com’è evidenziato dall’ampia normativa che disciplina e tutela la procreazione e la prole in una precisa analisi di diritti e doveri».

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Cassazione Civile, sez. I, 15 gennaio 2009, n. 814