Cassazione penale, sez. II, 10 gennaio 2011, n. 234

La natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria ma non sufficiente per l’esonero dalla disciplina per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ex d.lgs. 231/2001 in quanto deve necessariamente essere presente anche la condizione dell’assenza di svolgimento di attività economica da parte dell’ente medesimo.

«Una corretta lettura della disciplina concernente la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica porta a ritenere che possano essere esonerati dall’applicazione del d. lgs. n. 231/2001 soltanto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e gli altri enti pubblici non economici (art. 1, u.c. d.lgs. 231/2001).
Appare dunque evidente che la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria ma non sufficiente per l’esonero dalla disciplina in questione; deve necessariamente essere presente anche la condizione dell’assenza di svolgimento di attività economica da parte dell’ente medesimo. […]
La ratio dell’esenzione è infatti quella di escludere dall’applicazione delle misure cautelari e delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001 enti non solo pubblici, ma che svolgano funzioni non economiche, istituzionalmente rilevanti, sotto il profilo dell’assetto costituzionale dello Stato amministrazione.
In questo caso, infatti, verrebbero in considerazione ragioni dirimenti che traggono la loro origine dalla necessità di evitare la sospensione di funzioni essenziali nel quadro degli equilibri dell’organizzazione costituzionale del Paese».
Nella fattispecie la Corte ha affermato che la società d’ambito costituita nella forma di società per azioni per svolgere le funzioni in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti trasferite alla stessa da enti pubblici territoriali, va soggetta alla normativa in materia di responsabilità da reato degli enti. Si tratta infatti di società esercente in via preminente, se non esclusiva, attività di impresa. Ancorché infatti l’attività svolta abbia ricadute indirette su beni costituzionalmente garantiti, quali il alla salute (art. 32 cost.) ed il diritto all’ambiente (art. 9 cost.), si caratterizza per essere impostata su criteri di economicità, ravvisabili nella tendenziale equiparazione tra i costi ed i ricavi, per consentire la totale copertura dei costi della gestione integrata ed integrale del ciclo dei rifiuti».

Cassazione penale, sez. II, 10 gennaio 2011, n. 234