Corte Europea dei Diritti Uomo, 10 aprile 2007 - Evans v. The United Kingdom
La Grande Sezione della Corte europea ha confermato la precedente decisione di rigetto del ricorso presentato da Natalie Evans contro il Regno Unito, con riferimento agli articoli 2 e 8 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo. La donna – affetta da cancro alle ovaie – e il suo compagno avevano intrapreso una pratica per la fecondazione in vitro, che aveva portato alla creazione di sei embrioni. In seguito, il convivente aveva revocato il suo consenso all’utilizzazione degli embrioni congelati, determinando – come previsto dalla legislazione inglese- l’impossibilità del loro impianto nella donna, nel frattempo guarita dal cancro. Secondo la Corte, non vi è stata violazione della Convenzione, sotto il profilo sia dell’art. 2, posto che gli embrioni generati non sono titolari di un autonomo “diritto alla vita”, che dell’art. 8, poiché l’impossibilità della donna ad utilizzare senza il consenso del convivente gli embrioni – ancorché questi ultimi rappresentassero l’unica possibilità per la stessa di diventare madre – doveva ritenersi giustificata ed equilibrata, in quanto diversamente sarebbe stato imposto a costui di diventare contro la sua volontà un genitore nel senso genetico.
Corte Europea dei Diritti Uomo, 10 aprile 2007 - Evans v. The United Kingdom






