Cassazione civile, sez. II, 18 gennaio 2025, n. 1254
I messaggi whatsapp sono utilizzabili quale prova documentale e possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica
ÂŤI messaggi âwhatsappâ e gli âsmsâ conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilitĂ dei messaggi estrapolati da una âchatâ di âwhatsappâ mediante copia dei relativi âscreenshotâ, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilitĂ degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023).
Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) â e cosĂŹ i messaggi whatsapp â costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui allâart. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformitĂ ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018). E ciò pur non avendo lâefficacia della scrittura privata prevista dallâart. 2702 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023)Âť.
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Cassazione civile, sez. II, 18 gennaio 2025, n. 1254

