Cassazione penale, sez. VI, 18 gennaio 2025, n. 1269
La polizia giudiziaria non può acquisire le chat di Whatsapp dellâindagato in assenza dellâautorizzazione del pubblico ministero.
Le chat di whastapp presenti su un telefono cellulare non possono essere direttamente acquisite dalla Polizia Giudiziaria â a mezzo di screenshot â neppure a fronte del consenso del proprietario dello smartphone, trattandosi di comunicazioni la cui acquisizione può avvenire solo sulla base di un provvedimento di sequestro dellâAutoritĂ Giudiziaria, attesa la rilevanza assunta, in questo contesto, dallâart. 15 Costituzione a tutela della libertĂ e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione che possono essere limitate âsoltanto per atto motivato dellâautoritĂ giudiziariaâ. La tutela costituzionale della corrispondenza si estende a ogni strumento che lâevoluzione tecnologica mette a disposizione, compresi quelli elettronici e informatici.
Dai tali considerazioni consegue che la messaggistica archiviata nei telefoni cellulari non può essere considerata alla stregua di un mero documento, liberamente acquisibile senza la garanzia costituzionale prevista dallâart. 15 Cost., ma richiede lâassoggettamento alla disciplina dellâart. 254 cod. proc. pen. che impone la necessitĂ di un provvedimento dellâautoritĂ giudiziaria, necessariamente motivato al fine di giustificare il sacrificio della segretezza della corrispondenza, senza la possibilitĂ di accesso diretto da parte della Polizia Giudiziaria, che ha solo il potere di acquisire materialmente il disposavo elettronico ma senza accesso diretto al suo contenuto, analogamente a quanto previsto per lâinvio della corrispondenza postale dallâart. 254, comma 2, cod. proc. pen., e fermo quanto disposto dallâart. 353 cod. proc. pen. sullâapertura dei plichi o di corrispondenza con lâautorizzazione del pubblico ministero quando ciò sia necessario per lâassicurazione elementi di prova che potrebbero andare persi a causa del ritardo.
Art. 15 Costituzione
1. La libertĂ e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
2. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dellâautoritĂ giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 254 c.p.p.
Sequestro di corrispondenza.
1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che lâautoritĂ giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dallâimputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato.
2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare allâautoritĂ giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.
3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti allâavente diritto e non possono comunque essere utilizzati.
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Cassazione penale, sez. VI, 18 gennaio 2025, n. 1269






