Cassazine civile, sez. I, 7 gennaio 2008, n. 31

«anche per le persone giuridiche e le società di persone, il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, in conformità alla giurisprudenza della C.E.D.U., è da ritenere conseguenza normale della violazione del diritto, di cui all’art. 6, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, a causa dei patemi d’animo e disagi psicologici che provoca tale lesione alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri, con la conseguenza che il giudice deve ritenere tale danno esistente, salvo circostanze particolari che lo escludano (Cass. 15 giugno 2006 n. 13829, 29 marzo 2006 n. 7145, 28 ottobre 2005 n. 21094 e 30 agosto 2005 n. 17.550 e tutta la giurisprudenza di legittimità più recente)».

Cassazine civile, sez. I, 7 gennaio 2008, n. 31