Cassazione civile, sez. lavoro, 25 febbraio 2010, n. 4623
In caso di due figli minori portatori di handicap il lavoratore ha diritto di fruire del permesso di cui all’art. 33, comma secondo, della legge 104/92 in misura doppia e pertanto pari a quattro ore giornaliere (due per figlio).
Detta norma consente infatti al lavoratore di richiedere di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Si tratta di un’agevolazione volta ad evitare che il bambino handicappato resti privo di assistenza e quindi che possa risultare compromessa la sua tutela psico-fisica e la sua integrazione nella famiglia e nella collettività.
La norma esprime una precisa scelta di valori collegata alla primaria necessità di assistenza secondo uno “standard” orario – all’interno della giornata di lavoro – commisurato alla presenza di un bambino disabile, una scelta che risulterebbe evidentemente vanificata escludendo, in ipotesi di pluralità di bambini con handicap, la spettanza di un permesso giornaliero di due ore per ciascun bambino.
L’esclusione della possibilità di cumulo delle ore di permesso tanti quanti sono i bambini portatori di handicap risulterebbe peraltro in palese contrasto con la possibilità di ottenere durante il primo anno di vita del bambino, ai sensi dell’art. 42 d.lgs. 151/2011, periodi di riposo giornalieri raddoppiati in caso di parti plurimi. Se così fosse si determinerebbe un’irragionevole disparità rispetto all’ipotesi di pluralità di bambini non svantaggiati, sì che i genitori di due bambini senza handicap fruirebbero di quattro ore al giorno, mentre per due bambini con handicap spetterebbero solo due ore.
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Cassazione civile, sez. lavoro, 25 febbraio 2010, n. 4623





