Cassazione civile, sez. I, 5 febbraio 2008, n. 2740
L’allontanamento dalla residenza familiare non costituisce motivo di addebito qualora tale comportamento sia determinato dalla condotta dell’altro coniuge o sia comunque intervenuto successivamente al verificarsi di un altro elemento determinante la crisi matrimoniale.
Precisa la Corte come, «…in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 c.c. pone a carico dei medesimi coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, cosicchè, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (Cfr. Cass. 28 settembre 2001, n. 12130; Cass. 18 settembre 2003, n. 13747)
Cassazione civile, sez. I, 5 febbraio 2008, n. 2740






