Cassazione civile, sez. tributaria, 14 aprile 2008, n. 9856

La doppia residenza ed il deposito dei propri risparmi all’estero non sono sufficienti ad escludere l’obbligo di pagare le tasse in Italia, qualora in Italia siano rimasti i legami familiari del contribuente.
Tale decisione è conseguenza del principio di diritto stabilito dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nella sentenza del 12 luglio 2001, resa nella causa C. 262-99 (Louloudakis c. Stato Ellenico) per cui “… nel caso in cui una persona abbia legami sia personali sia professionali in due Stati membri, il luogo della sua “normale residenza”, stabilito nell’ambito di una valutazione globale in funzione di tutti gli elementi di fatto rilevanti, è quello in cui viene individuato il centro permanente degli interessi di tale persona e che, nell’ipotesi in cui tale valutazione globale non permetta siffatta valutazione, occorre dichiarare la preminenza dei legami personali”.
Affermata la preminenza del luogo in cui permangono i rapporti personali e familiari, e ribadito che, comunque, il giudice nazionale deve compiere una valutazione globale di tutti gli elementi, sia personali che patrimoniali, devono considerarsi elementi rilevanti in ordine all’esistenza dei legami personali: la presenza fisica della persona e dei suoi familiari, la disponibilità di un’abitazione, il luogo in cui i figli frequentano effettivamente la scuola, il luogo dell’esercizio delle attività professionali, quello dei legami amministrativi con le autorità pubbliche e gli organismi sociali “nei limiti in cui i detti elementi traducano la volontà di tale persona di conferire una determinata stabilità al luogo di collegamento, a motivo di una continuità che risulti da un’abitudine di vita e dallo svolgimento di rapporti sociali e professionali normali”.
Sulla scorta di tali considerazioni il principio di diritto fissato dalla Corte di Giustizia, ed al quale si richiama la sentenza in esame, è stato il seguente: Nel caso in cui una persona fisica abbia la residenza fiscale in due Stati membri della UE, in quanto in entrambi sia individuabile il centro degli interessi vitali, inteso come il luogo con il quale si ha un più stretto collegamento sotto l’aspetto degli interessi personali e patrimoniali, il problema della doppia residenza fiscale deve essere risolto attribuendola allo Stato in cui sono rinvenibili i legami personali.

Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. tributaria, 14 aprile 2008, n. 9856