Cassazione civile, sez. I, 18 novembre 2010, n. 23273
La clausola con cui le parti abbiano convenzionalmente determinato la misura degli interessi moratori per il caso dellâinadempimento dellâobbligazione pecuniaria può essere assimilata ad una clausola penale, in quanto volta a predeterminare lâimporto dei danni conseguenti allâinadempimento dellâobbligazione stessa.
Ne deriva che, atteso il potere di riduzione ad equitĂ delle clausole penali attribuito al giudice dallâart. 1384 c.c. a tutela dellâinteresse generale dellâordinamento, parimenti possa essere ridotta dâufficio la misura di tali interessi.
Posto quanto sopra, si può ulteriormente dedurre che è validamente proposta la domanda di riduzione della misura di detti interessi avanzata dalla parte, per la prima volta, in grado dâappello, sempre che siano state dedotte e dimostrate le circostanze rilevanti al fine di formulare il suddetto giudizio.
Cassazione civile, sez. I, 18 novembre 2010, n. 23273






