Tribunale dellâUnione europea, 17 febbraio 2011, T. 385-07
Uno Stato membro può, a talune condizioni, vietare la trasmissione in esclusiva dellâinsieme degli incontri del campionato del mondo e dâEuropa di calcio su una televisione a pagamento, al fine di assicurare la possibilitĂ per il proprio pubblico di seguire questi eventi su una televisione ad accesso libero. AllorchĂŠ queste competizioni sono, nella loro integralitĂ , di particolare rilevanza per la societĂ , questa restrizione della libertĂ di prestazione dei servizi e di stabilimento è giustificata dal diritto allâinformazione e dalla necessitĂ di assicurare un ampio accesso del pubblico alle trasmissioni televisive di questi eventi.
La direttiva relativa allâesercizio di attivitĂ di trasmissione televisiva (Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE) consente agli Stati membri di vietare la trasmissione in esclusiva degli eventi che essi ritengono di particolare rilevanza per la loro societĂ , allorchĂŠ tale trasmissione priverebbe una parte considerevole del pubblico della possibilitĂ di seguire tali eventi su una televisione ad accesso libero.
La FĂŠdĂŠration internationale de football association (FIFA) organizza la fase finale della Coppa del mondo di calcio (la Coppa del mondo) e lâUnion des associations europĂŠennes de footaball (UEFA) organizza il campionato dâEuropa di calcio (lâEURO). La vendita dei diritti di trasmissione televisiva di queste competizioni costituisce una fonte rilevante dei loro introiti.
Il Belgio e il Regno Unito hanno compilato ciascuno un elenco degli eventi considerati di particolare rilevanza per la loro rispettiva societĂ . Questi elenchi contenevano, in particolare per il Belgio, tutti gli incontri della fase finale della Coppa del mondo e, per il Regno Unito, lâinsieme degli incontri della fase finale della Coppa del mondo e dellâEURO. Questi elenchi sono stati inviati alla Commissione, la quale ha deciso che erano compatibili con il diritto dellâUnione.
La FIFA e lâUEFA hanno tuttavia impugnato queste decisioni dinanzi al Tribunale contestando il fatto che tutti questi incontri potessero costituire eventi di particolare rilevanza per il pubblico di questi Stati.
Con la sentenza in data odierna, il Tribunale esamina talune particolaritĂ che si collegano allâorganizzazione della Coppa del mondo e dellâEURO nonchĂŠ il loro impatto sulla trasmissione televisiva di queste competizioni. Successivamente, esso indica le norme dellâUnione e degli Stati membri relative alla trasmissione di questi eventi sportivi. Infine, il Tribunale affronta la questione se i diritti di trasmissione televisiva del campionato del mondo e dâEuropa che possiedono la FIFA e lâUEFA possano essere limitati sulla base di un motivo imperativo di interesse pubblico.
Il Tribunale ritiene innanzitutto che il riferimento alla Coppa del mondo e allâEURO contenuto nel considerando 18 della direttiva 97/36 comporta che, allorchĂŠ uno Stato membro inserisce incontri di queste competizioni nellâelenco che ha redatto, non è tenuto ad indicare nella sua comunicazione alla Commissione una specifica motivazione inerente al loro carattere di eventi di particolare rilevanza per la societĂ . Tuttavia, lâeventuale conclusione della Commissione, nel senso che lâinserimento della Coppa del mondo e dellâEURO nella loro integralitĂ in un elenco di eventi di particolare rilevanza per la societĂ di uno Stato membro è compatibile con il diritto dellâUnione, in quanto tali competizioni sono, per le loro caratteristiche, considerate come eventi unici, può essere rimessa in discussione in base ad elementi specifici che dimostrino che gli incontri ânon primeâ della Coppa del mondo o ânon galaâ dellâEURO non rivestono una tale importanza per la societĂ di tale Stato.
Il Tribunale precisa in proposito che gli incontri âprimeâ e gli incontri âgalaâ nonchĂŠ, per quanto riguarda lâEURO gli incontri che coinvolgono una squadra nazionale sono di particolare rilevanza per il pubblico di un determinato Stato membro e possono quindi essere inseriti in un elenco nazionale che comprende gli eventi che questo pubblico deve poter seguire su una televisione ad accesso libero.
Per quanto riguarda gli altri incontri della Coppa del mondo e dellâEURO il Tribunale rileva che queste competizioni possono essere considerate come eventi unici e non come serie di singoli eventi suddivisi in incontri âprimeâ e ânon primeâ o in incontri âgalaâ e ânon galaâ. CosĂŹ, ad esempio, i risultati degli incontri ânon primeâ e ânon galaâ possono avere unâincidenza sulla partecipazione delle squadre agli incontri âprimeâ e âgalaâ, cosa che può suscitare presso il pubblico un interesse particolare a seguirli.
Il Tribunale rileva quindi che non si può determinare in anticipo â al momento della compilazione degli elenchi nazionali o dellâacquisizione dei diritti di trasmissione â quali incontri saranno veramente decisivi per le fasi successive di queste competizioni o avranno unâincidenza sulla sorte di una determinata squadra nazionale. Per tale motivo, il Tribunale ritiene che il fatto che taluni incontri ânon primeâ o ânon galaâ possano influire sulla partecipazione agli incontri âprimeâ o âgalaâ può giustificare la decisione di uno Stato membro di considerare che lâinsieme degli incontri di queste competizioni rivestono una particolare rilevanza per la societĂ .
Per quanto riguarda gli elementi statistici fatti valere dalle ricorrenti al fine di dimostrare che gli incontri ânon primeâ o ânon galaâ non sono di particolare rilevanza per la societĂ belga e per la societĂ del Regno Unito, il Tribunale constata che i dati di ascolto relativi a queste categorie di incontri negli ultimi campionati del mondo e dâEuropa dimostrano che questi hanno attirato un numero rilevante di telespettatori, di cui una parte considerevole non è normalmente interessata al calcio.
Inoltre, il Tribunale constata lâassenza di armonizzazione nellâUnione degli eventi specifici che gli Stati membri possono considerare di particolare rilevanza per la societĂ . Pertanto, in ordine allâiscrizione degli incontri della Coppa del mondo e dellâEURO in un elenco nazionale, diversi approcci possono essere parimenti compatibili con la direttiva. Ă quindi possibile che taluni Stati membri ritengano che solo gli incontri âprimeâ, âgalaâ e, per quanto riguarda lâEURO, quelli che coinvolgono la/le squadra(e) nazionale(i) siano di particolare rilevanza per la societĂ , mentre altri ritengono validamente che gli incontri ânon primeâ e ânon galaâ debbano anchâessi figurare nellâelenco nazionale.
Il Tribunale constata inoltre che anche se la qualificazione della Coppa del mondo e dellâEURO come âevento di particolare rilevanza per la societĂ â può incidere sul prezzo che la FIFA e lâUEFA otterranno per la concessione dei diritti di trasmissione di queste competizioni, essa non azzera il valore commerciale di tali diritti, poichĂŠ non obbliga queste due organizzazioni a cederli a qualunque condizione. Inoltre, benchĂŠ una tale qualificazione limiti la libertĂ di prestazione dei servizi e la libertĂ di stabilimento, tale restrizione è giustificata in quanto mira a tutelare il diritto allâinformazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza per la societĂ .
Infine, il Tribunale rileva che la normativa del Regno Unito non conferisce diritti speciali o esclusivi a talune emittenti.
Per queste ragioni, il Tribunale statuisce che la Commissione non ha commesso alcun errore ritenendo che la qualificazione da parte del Regno Unito dellâinsieme degli incontri della Coppa del mondo e dellâEURO e da parte del Belgio di tutti gli incontri della Coppa del mondo come âeventi di particolare rilevanzaâ per la loro società è compatibile con il diritto dellâUnione. Di conseguenza, i ricorsi della FIFA e dellâUEFA sono respinti.
Tribunale dellâUnione europea, 17 febbraio 2011, T. 385-07






