Corte di Giustizia UE, sez. I, 11 settembre 2025, n. 802

Il divieto di ne bis in idem nell’ordinamento UE si applica anche quando le norme penali invocate nei diversi Stati membri differiscono per formulazione giuridica

Il divieto di doppia incriminazione (ne bis in idem) nell’ordinamento dell’Unione Europea si applica anche quando le norme penali invocate nei diversi Stati membri differiscono per formulazione giuridica, purché i fatti materiali siano gli stessi.

Con la sentenza C-802/23, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Prima Sezione) ha offerto un’importante interpretazione del principio  ne bis in idem nell’ambito dell’Unione Europea, precisando che il divieto di essere processati o puniti due volte per gli stessi fatti materiali si applica indipendentemente dalla diversa qualificazione giuridica attribuita in ciascun ordinamento nazionale.
L’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea sanciscono il principio ne bis in idem: nessuna persona può essere processata o punita penalmente per gli stessi fatti una seconda volta nell’Unione Europea.
La Corte è stata chiamata a chiarire se tale principio possa trovare applicazione anche quando le norme incriminatrici applicate nei due Stati membri non coincidono formalmente, ovvero quando vi è una diversificazione delle qualificazioni giuridiche impiegate nei sistemi penali nazionali.

Secondo la Corte di Giustizia UE il principio del ne bis in idem, sancito dall'articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAAS) e dall'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si fonda sull'identità dei fatti materiali intesi come un insieme inscindibile di circostanze fattuali legate tra loro, a prescindere dalla qualificazione giuridica attribuita ai fatti stessi o dall'interesse giuridico tutelato. Anche nei casi di reati gravi quali il terrorismo, il divieto di bis in idem trova applicazione quando sussiste l'identità dell'insieme di fatti materiali già giudicati in altro Stato membro dell'Unione europea.

La Corte ha stabilito che:

  • il principio ne bis in idem copre fatti materiali identici anche se la qualificazione giuridica del reato è diversa nei due Stati membri;
  • la diversa formulazione delle fattispecie penali non è sufficiente a superare il divieto di una duplicazione di procedimenti o di sanzioni;
  • in presenza di medesimi atti materiali, il nuovo procedimento è incompatibile con il diritto dell’Unione se l’interessato è già stato giudicato definitivamente in un altro Stato membro.

In altri termini, il criterio sostanziale rilevante non è la corrispondenza formale delle norme incriminatrici, ma la identità dei fatti materiali sui quali si basano i procedimenti in questione.

La pronuncia ha un impatto significativo sulla cooperazione giudiziaria in materia penale nell’UE, a partire dall’esecuzione dei mandati di arresto europei: anche in presenza di qualificazioni nazionali differenti, gli Stati membri devono assicurare che una persona non subisca doppia esposizione penale per gli stessi comportamenti.

Sotto il profilo operativo, la sentenza:

  • ribadisce l’obbligo per i giudici nazionali di verificare l’identità materiale dei fatti oggetto di procedimenti in Stati diversi;
  • impone di considerare i precedenti giudizi penali esteri nella valutazione dell’applicabilità del ne bis in idem;
  • rafforza il principio della certezza del diritto e della tutela dell’individuo nella cooperazione giudiziaria transfrontaliera

Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen
Capitolo 3 - Applicazione del principio ne bis in idem

Articolo 54
Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita.

Articolo 50 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato
Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

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Corte di Giustizia UE, sez. I, 11 settembre 2025, n. 802