Cassazione civile, sez I, 23 novembre 2007, n. 24423

Il provvedimento che regola il diritto dei nonni di vedere i nipoti nonostante la contraria volontà dei genitori, disponendone i termini e le modalità di esercizio, adottato dalla Corte d’appello in sede di reclamo, non è impugnabile in Cassazione.
Tale provvedimento, che mira esclusivamente a garantire la serenità dei minori anche a mezzo del mantenimento del rapporto affettivo con i nonni, osteggiato dai genitori, non ha carattere di decisorietà (intesa come risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o status) né di definitività (intesa come mancanza di rimedi diversi e nell’attitudine del provvedimento a pregiudicare con l’efficacia propria del giudicato quei diritti e quegli status)e può essere sempre revocato al mutare della situazione di fatto.
Mancando dunque il valore di giudicato nella natura di provvedimento esso non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.

Cassazione civile, sez I, 23 novembre 2007, n. 24423