Cassazione civile, sez. II, 26 febbraio 2008, n. 5034
Il principio di tipicità legale necessaria dei diritti reali su cosa altrui, per cui, stante il favore legislativo per la piena proprietà, non possono essere creati nuovi e diversi diritti reali oltre ai sei previsti come tali dal codice civile (enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie) né può esserne modificato il regime, consente di distinguere il confine tra diritto reale d’uso e diritto personale di godimento su un determinato bene.
Il diritto d’uso, che secondo la previsione dell’art. 1021 c.c. consente al titolare di servirsi della cosa e, se è fruttifera, di raccoglierne i frutti per soddisfare i bisogni personali e della propria famiglia, si caratterizza per la potenziale estensione delle facoltà dell’usuario a tutte le possibilità d’uso della cosa (con il solo limite relativo alla percezione dei frutti).
Ne deriva che una limitazione delle complessive facoltà d’usare il bene consentite dalla natura dello stesso non può che connotare il relativo diritto quale diritto personale di godimento e non diritto reale d’uso che, in quanto diverso da quello previsto dalla legge, sarebbe inammissibile.
(Nel caso di specie: «il fatto che il conferente ebbe a concedere il bene soltanto per un determinato uso, escludendo ogni potere di gestione e di godimento dell’avente diritto per altre ed ulteriori destinazioni, integra circostanza di fatto certamente in grado di rivelare che l’intenzione della parte era quella di trasferire un diritto personale di godimento e non un diritto reale d’uso»).
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Cassazione civile, sez. II, 26 febbraio 2008, n. 5034






