Cassazione penale, sez. I, 24 febbraio 2006, n. 9246

“La satira, notoriamente, è quella manifestazione del pensiero – talora di altissimo livello – che nei tempi si è addossata il compito di castigare ridendo mores; ovvero, di indicare alla pubblica opinione aspetti criticabili o esecrabili di persone, al fine di ottenere, mediante il riso suscitato, un esito finale di carattere etico, correttivo cioè verso il bene” . Orbene il diritto di satira (così definita dalla S.C.) quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero, è pur sempre soggetto al limite della continenza verbale e della funzionalità delle espressioni adottate rispetto allo scopo di denuncia sociale che l’autore della satira intende perseguire.
Ne consegue che non può ritenersi legittima espressione del diritto di satira la ridicolizzazione dell’aspetto fisico di una persona, compiuta in termini aggressivi e senza alcuna connessione con la finalità dello scritto.

Cassazione penale, sez. I, 24 febbraio 2006, n. 9246