Cassazione civile, sez. lavoro, 12 settembre 2008, n. 23569
Quando un lavoratore autonomo muoia senza aver versato i contributi, i superstiti, ove ricorrano le condizioni di legge, hanno diritto alla pensione indiretta iure proprio e non iure hereditatis. Tale diritto non può essere escluso in caso dâinadempimento da parte del de cuius dellâobbligazione contributiva, pur tuttavia, qualora i superstiti siano anche eredi, essi hanno lâobbligo di pagare i contributi omessi e non prescritti, secondo le norme del diritto successorio.
In definitiva il diritto dei superstiti alla rendita, costituendo un diritto autonomo rispetto al diritto alla pensione spettante al congiunto deceduto, non può essere subordinato allâinadempimento da parte del de cuius dellâobbligazione contributiva.
Ne consegue che, da un lato lâINPS può ottenere dai superstiti, se eredi, il pagamento dei contributi omessi dal dante causa, dallâaltro lato i superstiti, per far valere il loro autonomo diritto alla pensione indiretta, possono far accertare lâespletamento di attivitĂ soggetta ad assicurazione obbligatoria da parte del dante causa e provvedere, in caso di accertamento positivo, al pagamento dei contributi non prescritti.
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Cassazione civile, sez. lavoro, 12 settembre 2008, n. 23569






