Cassazione civile, sez. unite, 8 maggio 2018, n. 11018
ÂŤIl diritto ad una somma di denaro pari a otto Euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui allâart. 3 della Convenzione dei diritti dellâuomo e delle libertĂ fondamentali, previsto dallâart. 35 -ter, terzo comma, ordinamento penitenziario, si prescrive in dieci anni, che decorrono dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle su indicate condizioni. Coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima dellâentrata in vigore della nuova normativa, se non sono incorsi nelle decadenze previste dallâart. 2 d.l. 92/2014 convertito in l. 117/2014, hanno anchâessi diritto allâindennizzo ex art. 35 -ter, terzo comma, ord. pen., il cui termine di prescrizione in questo caso non opera prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto leggeÂť.
Art. 35 ter Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dellâarticolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellâuomo e delle libertĂ fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati (1)
1. Quando il pregiudizio di cui allâarticolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare lâarticolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dellâuomo e delle libertĂ fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 , come interpretato dalla Corte europea dei diritti dellâuomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.
2. Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dellâintera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresĂŹ al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui allâ articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dellâuomo e delle libertĂ fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni.
3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. Lâazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidato nella misura prevista dal comma 2.
(1) Articolo inserito dallâarticolo 1, comma 1, del D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 117.
Cassazione civile, sez. unite, 8 maggio 2018, n. 11018






