Cassazione civile, sez. unite, 27 marzo 2008, n. 7945

L’art. 33 della legge n. 104/1992, statuisce che il genitore o il familiare lavoratore, sia esso dipendente pubblico o privato, il quale assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Tale posizione di vantaggio si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità.
La ratio della norma va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti.
Pur tuttavia, nonostante l’innegabile portata sociale di tale disposizione, la S.C. precisa come il diritto del genitore o del familiare lavoratore dell’handicappato di scegliere la sede più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito in altra sede senza il suo consenso, non rappresenta un diritto assoluto o illimitato, in quanto presuppone la compatibilità con l’interesse comune.
Ed infatti secondo il legislatore – come è dimostrato anche dalla presenza dell’inciso “ove possibile” – il diritto alla tutela dell’handicappato non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in maniera consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, in quanto ciò può tradursi – soprattutto per quel che riguarda i rapporti di lavoro pubblico – in un danno per la collettività (cfr.: Cass. 29 settembre 2002 n. 12692).

Cassazione civile, sez. unite, 27 marzo 2008, n. 7945