Cassazione penale, sez. unite, 27 febbraio 2020, n. 11803

Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure coercitive il detenuto può partecipare all’udienza camerale previa richiesta

La questione in sintesi

Quando l’imputato detenuto vuole partecipare personalmente all’udienza davanti al Tribunale del Riesame, entro quando deve farlo sapere? La risposta a questa domanda apparentemente semplice ha diviso per anni la giurisprudenza di legittimità. A risolverla definitivamente sono state le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 11803 del 9 aprile 2020.

La massima

Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, la persona detenuta o internata, ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all’udienza camerale, può esercitare il diritto di comparire personalmente a quest’ultima solo se ne abbia fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l’istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l’istanza di differimento ai sensi dell’art. 309, comma 9-bis, c.p.p.

Il contesto normativo: la riforma del 2015

Prima della legge n. 47 del 2015, il diritto dell’imputato detenuto a comparire all’udienza di riesame era riconosciuto dalla giurisprudenza in via interpretativa, ma la sua disciplina era frammentata e incerta. La riforma ha modificato l’art. 309 c.p.p. introducendo due previsioni chiave:

Art. 309, comma 6 c.p.p.: con la richiesta di riesame l’imputato può chiedere di comparire personalmente.

Art. 309, comma 8-bis c.p.p.: il diritto di partecipare all’udienza spetta all’imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6.

Nonostante la modifica, il contrasto interpretativo non si è sopito: la questione si è spostata dall’esistenza del diritto (ormai pacifica) alle sue modalità di esercizio.

Il contrasto giurisprudenziale

Si erano formati due orientamenti contrapposti.

Primo orientamento (interpretazione rigorosa): il diritto di comparire può essere esercitato solo se la richiesta è formulata, anche tramite il difensore, contestualmente all’istanza di riesame. Il dato letterale del combinato disposto dei commi 6 e 8-bis sarebbe inequivoco, e la rigidità della soluzione si armonizzo con i termini perentori che caratterizzano il giudizio incidentale de libertate.

Secondo orientamento (interpretazione elastica): il comma 6 usa il termine “può”, non “deve”, e non prevede alcuna sanzione processuale per l’istanza non contestuale. La richiesta sarebbe ammissibile anche successivamente, purché presentata in tempo utile per organizzare la traduzione. Questa lettura era preferita anche in chiave costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111 Cost.) e convenzionale (art. 6 CEDU).

La decisione delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite hanno aderito all’orientamento più rigoroso, con alcune precisazioni fondamentali.

Chi è titolare del diritto: la disciplina dei commi 6 e 8-bis si applica esclusivamente all’imputato detenuto o internato, ovvero sottoposto a una misura che in concreto limiti la possibilità di partecipare all’udienza. Chi è libero di recarsi in udienza non ha bisogno di questa speciale procedura.

Come si esercita il diritto: la richiesta di comparire deve essere formulata nell’istanza di riesame, anche per il tramite del difensore. Non si tratta di una decadenza in senso tecnico (mancano i termini ex art. 172 c.p.p.), bensì di un diritto il cui esercizio è strutturalmente collegato a uno specifico atto processuale.

La valvola di garanzia del comma 9-bis: se l’imputato ha specifici temi su cui vuole essere ascoltato e non ha richiesto la comparizione nell’istanza di riesame, può chiedere il differimento dell’udienza ai sensi dell’art. 309, comma 9-bis, c.p.p. La richiesta di essere sentito su temi determinati rientra tra i “giustificati motivi” di differimento, purché non meramente pretestuosa e fondata su esigenze di difesa sostanziale.

Il superamento dell’art. 127, comma 3, c.p.p.: la precedente facoltà per l’imputato fuori circondario di essere sentito dal magistrato di sorveglianza (in alternativa alla comparizione) è stata implicitamente abrogata dalla riforma del 2015, che ha inteso eliminare ogni distinzione basata sul luogo di detenzione.

Cosa deve fare concretamente il difensore

Alla luce della pronuncia, il difensore che intende garantire la presenza del proprio assistito all’udienza di riesame deve ricordare che:

1. La richiesta di comparire va inserita nell’istanza di riesame. Non è sufficiente comunicarla in un momento successivo, nemmeno se ancora nei termini per proporre il gravame.

2. La richiesta può essere formulata anche dal difensore in nome e per conto dell’assistito: non è necessaria la sottoscrizione personale dell’imputato.

3. Se la comparizione non è stata richiesta nel riesame, resta aperta la strada del differimento ex art. 309, comma 9-bis c.p.p., ma solo per essere sentiti su temi specifici e con motivazione non pretestuosa.

4. La mancata richiesta contestuale non è sanabile: il Tribunale del Riesame è legittimato a non disporre la traduzione dell’imputato che non abbia rispettato le modalità previste.

Conclusioni

Le Sezioni Unite hanno fornito una risposta chiara e definitiva a un tema di grande rilievo pratico. La soluzione privilegia la certezza del diritto e la funzionalità del procedimento cautelare, che per sua natura è scandito da termini strettissimi. Il prezzo è una certa rigidità, che impone al difensore la massima attenzione già al momento della redazione dell’istanza di riesame: è lì, e solo lì, che va “prenotato” il diritto dell’assistito a comparire personalmente davanti al giudice della libertà.

Articolo 309 Codice di Procedura Penale
Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva

1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l’imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.
2. Per l’imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell’articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l’esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l’imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
3. Il difensore dell’imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza che dispone la misura.
3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell’articolo 104, comma 3.
4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dall’articolo 582.
5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell’articolo 291, comma 1 , nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell’articolo 291, comma 1-quater.
6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi e l’imputato può chiedere di comparire personalmente. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione.
7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza.
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo 127. L’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l’applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all’imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.
8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura può partecipare all’udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7. L’imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza. Il presidente può altresì disporre la partecipazione a distanza dell’imputato che vi consenta.
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l’inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l’ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all’imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa.
9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall’imputato entro due giorni dalla notificazione dell’avviso, il tribunale differisce la data dell’udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell’ordinanza sono prorogati nella stessa misura.
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell’ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L’ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione.
10-bis. I provvedimenti che non confermano le ordinanze impugnate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all’articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.

[1] La Corte cost., con sentenza 6 dicembre 2013, n. 293, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo «in quanto interpretato nel senso che la deducibilità, nel procedimento di riesame, della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari, prevista dall’art. 297, comma 3, del medesimo codice, sia subordinata – oltre che alla condizione che, per effetto della retrodatazione, il termine sia già scaduto al momento dell’emissione dell’ordinanza cautelare impugnata – anche a quella che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino da detta ordinanza».

Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione penale, sez. unite, 27 febbraio 2020, n. 11803