Cassazione penale, sez. unite, 27 febbraio 2020, n. 11803
Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure coercitive il detenuto può partecipare allâudienza camerale previa richiesta
La questione in sintesi
Quando lâimputato detenuto vuole partecipare personalmente allâudienza davanti al Tribunale del Riesame, entro quando deve farlo sapere? La risposta a questa domanda apparentemente semplice ha diviso per anni la giurisprudenza di legittimitĂ . A risolverla definitivamente sono state le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 11803 del 9 aprile 2020.
La massima
Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, la persona detenuta o internata, ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilitĂ di partecipare allâudienza camerale, può esercitare il diritto di comparire personalmente a questâultima solo se ne abbia fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con lâistanza di riesame, ferma restando la facoltĂ di chiedere di essere sentita su specifici temi con lâistanza di differimento ai sensi dellâart. 309, comma 9-bis, c.p.p.
Il contesto normativo: la riforma del 2015
Prima della legge n. 47 del 2015, il diritto dellâimputato detenuto a comparire allâudienza di riesame era riconosciuto dalla giurisprudenza in via interpretativa, ma la sua disciplina era frammentata e incerta. La riforma ha modificato lâart. 309 c.p.p. introducendo due previsioni chiave:
Art. 309, comma 6 c.p.p.: con la richiesta di riesame lâimputato può chiedere di comparire personalmente.
Art. 309, comma 8-bis c.p.p.: il diritto di partecipare allâudienza spetta allâimputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6.
Nonostante la modifica, il contrasto interpretativo non si è sopito: la questione si è spostata dallâesistenza del diritto (ormai pacifica) alle sue modalitĂ di esercizio.
Il contrasto giurisprudenziale
Si erano formati due orientamenti contrapposti.
Primo orientamento (interpretazione rigorosa): il diritto di comparire può essere esercitato solo se la richiesta è formulata, anche tramite il difensore, contestualmente allâistanza di riesame. Il dato letterale del combinato disposto dei commi 6 e 8-bis sarebbe inequivoco, e la rigiditĂ della soluzione si armonizzo con i termini perentori che caratterizzano il giudizio incidentale de libertate.
Secondo orientamento (interpretazione elastica): il comma 6 usa il termine âpuòâ, non âdeveâ, e non prevede alcuna sanzione processuale per lâistanza non contestuale. La richiesta sarebbe ammissibile anche successivamente, purchĂŠ presentata in tempo utile per organizzare la traduzione. Questa lettura era preferita anche in chiave costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111 Cost.) e convenzionale (art. 6 CEDU).
La decisione delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite hanno aderito allâorientamento piĂš rigoroso, con alcune precisazioni fondamentali.
Chi è titolare del diritto: la disciplina dei commi 6 e 8-bis si applica esclusivamente allâimputato detenuto o internato, ovvero sottoposto a una misura che in concreto limiti la possibilitĂ di partecipare allâudienza. Chi è libero di recarsi in udienza non ha bisogno di questa speciale procedura.
Come si esercita il diritto: la richiesta di comparire deve essere formulata nellâistanza di riesame, anche per il tramite del difensore. Non si tratta di una decadenza in senso tecnico (mancano i termini ex art. 172 c.p.p.), bensĂŹ di un diritto il cui esercizio è strutturalmente collegato a uno specifico atto processuale.
La valvola di garanzia del comma 9-bis: se lâimputato ha specifici temi su cui vuole essere ascoltato e non ha richiesto la comparizione nellâistanza di riesame, può chiedere il differimento dellâudienza ai sensi dellâart. 309, comma 9-bis, c.p.p. La richiesta di essere sentito su temi determinati rientra tra i âgiustificati motiviâ di differimento, purchĂŠ non meramente pretestuosa e fondata su esigenze di difesa sostanziale.
Il superamento dellâart. 127, comma 3, c.p.p.: la precedente facoltĂ per lâimputato fuori circondario di essere sentito dal magistrato di sorveglianza (in alternativa alla comparizione) è stata implicitamente abrogata dalla riforma del 2015, che ha inteso eliminare ogni distinzione basata sul luogo di detenzione.
Cosa deve fare concretamente il difensore
Alla luce della pronuncia, il difensore che intende garantire la presenza del proprio assistito allâudienza di riesame deve ricordare che:
1. La richiesta di comparire va inserita nellâistanza di riesame. Non è sufficiente comunicarla in un momento successivo, nemmeno se ancora nei termini per proporre il gravame.
2. La richiesta può essere formulata anche dal difensore in nome e per conto dellâassistito: non è necessaria la sottoscrizione personale dellâimputato.
3. Se la comparizione non è stata richiesta nel riesame, resta aperta la strada del differimento ex art. 309, comma 9-bis c.p.p., ma solo per essere sentiti su temi specifici e con motivazione non pretestuosa.
4. La mancata richiesta contestuale non è sanabile: il Tribunale del Riesame è legittimato a non disporre la traduzione dellâimputato che non abbia rispettato le modalitĂ previste.
Conclusioni
Le Sezioni Unite hanno fornito una risposta chiara e definitiva a un tema di grande rilievo pratico. La soluzione privilegia la certezza del diritto e la funzionalitĂ del procedimento cautelare, che per sua natura è scandito da termini strettissimi. Il prezzo è una certa rigiditĂ , che impone al difensore la massima attenzione giĂ al momento della redazione dellâistanza di riesame: è lĂŹ, e solo lĂŹ, che va âprenotatoâ il diritto dellâassistito a comparire personalmente davanti al giudice della libertĂ .
Articolo 309 Codice di Procedura Penale
Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, lâimputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.
2. Per lâimputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dellâarticolo 165. Tuttavia, se sopravviene lâesecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando lâimputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
3. Il difensore dellâimputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dellâavviso di deposito dellâordinanza che dispone la misura.
3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dellâarticolo 104, comma 3.
4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dallâarticolo 582.
5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso allâautoritĂ giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dellâarticolo 291, comma 1 , nonchĂŠ tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dellâarticolo 291, comma 1-quater.
6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi e lâimputato può chiedere di comparire personalmente. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltĂ di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dellâinizio della discussione.
7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso lâufficio del giudice che ha emesso lâordinanza.
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dallâarticolo 127. Lâavviso della data fissata per lâudienza è comunicato almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto lâapplicazione della misura; esso è notificato, altresĂŹ, entro lo stesso termine, allâimputato ed al suo difensore. Fino al giorno dellâudienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltĂ per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.
8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto lâapplicazione della misura può partecipare allâudienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7. Lâimputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza. Il presidente può altresĂŹ disporre la partecipazione a distanza dellâimputato che vi consenta.
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare lâinammissibilitĂ della richiesta, annulla, riforma o conferma lâordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dellâudienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole allâimputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene lâautonoma valutazione, a norma dellâarticolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa.
9-bis. Su richiesta formulata personalmente dallâimputato entro due giorni dalla notificazione dellâavviso, il tribunale differisce la data dellâudienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dellâordinanza sono prorogati nella stessa misura.
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dellâordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, lâordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. Lâordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravitĂ delle imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine piĂš lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione.
10-bis. I provvedimenti che non confermano le ordinanze impugnate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui allâarticolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.[1] La Corte cost., con sentenza 6 dicembre 2013, n. 293, ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale dellâarticolo ÂŤin quanto interpretato nel senso che la deducibilitĂ , nel procedimento di riesame, della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari, prevista dallâart. 297, comma 3, del medesimo codice, sia subordinata â oltre che alla condizione che, per effetto della retrodatazione, il termine sia giĂ scaduto al momento dellâemissione dellâordinanza cautelare impugnata â anche a quella che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino da detta ordinanzaÂť.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza âŁ
Cassazione penale, sez. unite, 27 febbraio 2020, n. 11803






