Cassazione civile, sez. III, 6 agosto 2010, n. 18378

«Il diritto all’assistenza socio sanitaria del disabile, è un diritto assoluto ed inviolabile che non può trovare impedimento o disgregarsi nell’attesa della conclusione del relativo procedimento di accertamento e di valutazione da parte dell’ente competente, in specie quando esso necessiti di immediati sostegni o terapie».
Nel caso di specie è stato riconosciuto il diritto al rimborso delle somme anticipate dal privato per l’ingresso di un prossimo congiunto, portatore di handicap, in una struttura assistenziale indicata dai servizi socio sanitari comunali, e ciò a far data dal suo ingresso nella struttura ovverosia antecedentemente alla conclusione dell’iter amministrativo per il riconoscimento formale di tale condizione, essendo pacifica e nota al Comune fin da principio la gravità dell’handicap.
Se è vero che tale diritto non è soggetto ad automatismo, ma necessita di un provvedimento amministrativo che stabilisca la legittimità della richiesta dell’interessato, è altresì incontestabile che l’impegno e le conseguenti obbligazioni ex lege a carico dell’ente competente traggono il loro fondamento da un dovere di solidarietà sociale da realizzare in concreto.
Si tratta di un’interpretazione costituzionalmente orientata, ai sensi degli art. 2 e 32 Cost. della normativa di settore nonché sulla base dell’esame delle fonti costituzionali europee (Carta di Nizza, applicabile “ratione temporis”, e dal 2 dicembre 2009, Trattato di Lisbona), per cui può desumersi che nell’Unione europea è garantito un alto livello di protezione della salute umana e che la solidarietà sociale è un principio interpretativo immanente, a livello europeo, della normativa interna.

Cassazione civile, sez. III, 6 agosto 2010, n. 18378