Cassazione civile, sez. II, 12 giugno 2014, n. 13407

Il diritto d’abitazione della casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso dei beni che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, previsti dall’art. 540, 2 comma, cod. civ. non spettano al coniuge separato, ancorché la separazione sia avvenuta senza addebito.
Quel che rileva è la cessazione della convivenza nel regime di separazione personale che ha spezzato il collegamento dell’immobile con la destinazione a residenza familiare.
In tale ipotesi difetta il requisito della coabitazione e non vi è quindi una casa adibita a residenza familiare.

 

Cassazione civile, sez. II, 12 giugno 2014, n. 13407