Corte Costituzionale, 6 febbraio 2009, n. 27
Direttori di case di cura convenzionate: è incostituzionale la norma dellâart 60 TUEL che prevede lâineleggibilitĂ a sindaco e consigliere comunale.
Ă dichiarata lâillegittimitĂ costituzionale dellâart. 60, comma 1, numero 9), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullâordinamento degli enti locali), nella parte in cui prevede lâineleggibilitĂ dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dellâazienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire lâazienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.
La norma si pone in contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione (lâart. 3 Cost., sotto il profilo della disparitĂ di trattamento, e lâart. 51 Cost., per lâindebita compressione del diritto di elettorato passivo) laddove opera una differenziazione in ordine alla possibilitĂ di accedere alle cariche elettive negli enti locali dei dirigenti delle Case di cura convenzionate rispetto ai direttori sanitari dei singoli presidi ospedalieri pubblici, nei quali possono articolarsi le aziende sanitarie, pur essendovi un parallelismo tra queste strutture e quelle pubbliche.
La previsione dellâart. 60, comma 1, numero 8), del d. lgs. n. 267 del 2000 è infatti inequivoca nel limitare lâineleggibilitĂ alle tre figure di vertice dellâazienda sanitaria locale o ospedaliera (direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario), consentendo invece lâelettorato passivo dei dirigenti sanitari dei singoli Presidi Pubblici.
Corte Costituzionale, 6 febbraio 2009, n. 27





