Cassazione civile, sez. I, 3 gennaio 2008, n. 2

Va bocciata la decisione di merito secondo cui al dipendente pubblico, accusato di falso e poi assolto, devono essere rimborsate, oltre che le spese legali del giudizio penale, anche quelle del giudizio amministrativo instaurato contro la sospensione cautelare dal servizio.
«L’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dispone, al comma 1, che “le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato…”.
La disposizione in esame, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. Cass., sent. n. 23138 del 2004, rena in fattispecie di rimborso, richiesto da un curatore fallimentare sottoposto a procedimento penale per reati commessi nell’esercizio delle sue funzioni, ed assolto perché il fatto non sussiste, delle spese legali sostenute per la difesa), non costituisce espressione di un principio generale, ma configura una norma applicabile ai soli casi espressamente disciplinati.
Il dipendente, ingiustamente accusato per fatti inerenti a compiti e responsabilità dell’ufficio, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la sua difesa entro i limiti di quanto strettamente necessario (trattandosi di erogazioni gravanti sulla finanza pubblica) secondo il parere di un organo tecnico altamente qualificato – l’Avvocatura erariale – per valutare sia le necessità difensive del funzionario, in relazione alle accuse che gli vengono mosse ed ai rischi del giudizio penale, sia la conformità della parcella presentata dal difensore alla tariffa professionale. Tale parere, espressione di discrezionalità tecnica, è soggetto al vaglio del giudice ordinario per il necessario controllo del rispetto dei principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione(v. Cass., sent. n. 1418 del 2007).
Il procedimento in relazione al quale, nel caso di specie, la dipendente ingiustamente accusata chiede il rimborso delle spese non rientra certamente nel paradigma di cui al predetto art. 18, non trattandosi del procedimento promosso nei confronti della stessa, e concluso con la affermazione della sua estraneità ai fatti addebitatile, ma di altra azione, da lei promossa al fine di paralizzare una misura cautelativa la cui legittimità è stata, invece, riconosciuta dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato».

Cassazione civile, sez. I, 3 gennaio 2008, n. 2