TAR Campania Nsapoli, sez. V, 6 novembre 2015, n. 5205
Ai sensi dellâart. 39 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), il Prefetto ha il potere al di vietare la detenzione di armi e munizioni ai soggetti ritenuti capaci di abusarne. Si tratta di un potere connotato da elevata discrezionalitĂ , in considerazione della funzione per cui lo stesso è attribuito, consistente nella tutela dellâordine e della sicurezza pubblica, anche con finalitĂ di prevenzione della commissione di illeciti. Allo stesso modo, il Questore, nel decidere se rilasciare ovvero rinnovare una licenza relativa alle armi, è titolare di amplissima discrezionalitĂ e quindi può valorizzare ai fini della decisione qualunque circostanza dalla quale si possa desumere lâinaffidabilitĂ dellâinteressato, ai sensi degli artt. 11 e 43 del citato TULPS.
Ne consegue che il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, cosĂŹ come il diniego della licenza di porto di fucile per uso venatorio, non richiedono un oggettivo ed accertato abuso nella tenuta delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie da parte dellâAutoritĂ amministrativa competente (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2576; sez. III, 10 ottobre 2014, n. 5039 e 31 marzo 2014, n. 1521). Si tratta, dunque, di un giudizio prognostico che ben può essere basato su elementi anche soltanto di carattere indiziario, stante il potenziale pericolo rappresentato dalla possibilitĂ di utilizzo delle armi possedute (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 11 dicembre 2009, n. 7774 e 29 gennaio 2010, n. 379).
In ragione di tali principi è stato ritenuto legittimo il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia ed il divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti a soggetto condannato penalmente per guida in stato di ebbrezza.
Nella fattispecie il TAR ha ritenuto che la valutazione di persistente inaffidabilitĂ dellâinstante fosse conforme ai principi sopra richiamati ed esente dai prospettati vizi di legittimitĂ .
Invero, lâabuso di bevande alcoliche â in considerazione dei noti effetti negativi circa il controllo dellâinibizione, la perdita della coordinazione motoria e le distorsioni a carico del sistema percettivo, fino ai casi piĂš gravi di incoscienza indotta dallâassunzione di dosi elevate â assume particolare rilevanza in materia di armi per cui non è affatto irragionevole la valutazione della specifica rischiositĂ della grave condotta contestata ai fini della prevenzione dei pericoli per la sicurezza e lâincolumitĂ pubblica. Infatti, lâalterazione psicofisica connessa allo stato di ebbrezza impedisce (quanto meno) di prestare una vigile attenzione, al fine di evitare non solo che altri possano impadronirsi delle armi, ma anche che lo stesso titolare della licenza possa fare un uso sconsiderato delle stesse arrecando nocumento a sĂŠ stesso o a terzi (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 24 ottobre 2005, n. 3883).
TAR Campania Nsapoli, sez. V, 6 novembre 2015, n. 5205





