TAR Puglia Lecce, sez.III, 7 maggio 2012, n. 775

«Il diniego di concessione o di autorizzazione a costruire, importando una contrazione dello jus aedificandi del proprietario, necessita di una circostanziata motivazione, esplicativa delle reali ragioni impeditive, da individuarsi in un contrasto del progetto presentato con precise norme urbanistiche, esplicitamente indicate.
La motivazione è, in particolare, necessaria sia per consentire all’interessato di dedurre specifiche ragioni per confutare la legittimità del provvedimento sia per adeguare eventualmente il progetto alle esigenze urbanistiche e paesaggistiche che si è inteso tutelare (Cfr. ex multis: T.a.r. Basilicata, 19 settembre 2003, n. 897; T.a.r. Campania Napoli, V, 15 aprile 2002, n. 109; T.a.r. Calabria Reggio Calabria, 11 aprile 2002, n. 227; T.a.r. Campania Napoli, IV, 18 dicembre 2001, n. 5507). Né possono essere presi in considerazione i rilievi formulati in giudizio dal Comune resistente […]. Ciò in quanto a tutela del buon andamento amministrativo e dell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario, nonché per evidenti ragioni di logica, la motivazione deve precedere e non seguire cronologicamente la parte dispositiva del provvedimento, sì che non ne è consentita l’integrazione postuma in corso di causa con la specificazione di elementi di fatto. (da ultimo: Consiglio Stato, VI, 12 novembre 2009, n. 6997; Consiglio Stato, VI, 29 maggio 2008, n. 2555; Cons. Stato, V, 25 gennaio 2003, n. 342)».

TAR Puglia Lecce, sez.III, 7 maggio 2012, n. 775