Cassazione civile, sez. I, 24 ottobre 2008, n. 25727
Lâart. 56 disp. att. c.p.c., prevede: âDopo il deposito in cancelleria dellâatto introduttivo del giudizio a norma dellâart. 319, o, in mancanza, il giorno stesso dellâudienza fissata a norma dellâart. 316 c.p.c., su presentazione da parte del cancelliere dellâatto, il capo dellâufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dellâistruzione della causa. [âŚ]â.
Da tale normativa si deduce â a differenza di quanto avviene per i giudizi dinanzi al tribunale, per i quali la parte che iscrive la causa a ruolo deve contestualmente costituirsi â che nei giudizi dinanzi al giudice di pace, caratterizzati da semplificazione di forme, la costituzione può anche non coincidere con lâiscrizione della causa a ruolo, potendo la parte che ha iscritto la causa a ruolo formalizzare la propria costituzione nella prima udienza.
Pertanto, il deposito del fascicolo di parte, con lâatto di citazione e gli altri documenti, effettuato in cancelleria contestualmente allâiscrizione a ruolo, deve intendersi finalizzato a tale iscrizione, e la citazione non può ritenersi nulla per carenza di procura, se questâultima sia depositata nella prima udienza di trattazione, in tal modo perfezionandosi la costituzione in giudizio.
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Cassazione civile, sez. I, 24 ottobre 2008, n. 25727






