Cassazione penale, sez. unite, 11 ottobre 2010, n. 36212

«Il difensore dell’arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell’arresto e di applicazione della misura cautelare.
Il rigetto di tale richiesta, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell’interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a norma dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non viene eccepita nella udienza di convalida».

Con l’enunciazione del summenzionato principio di diritto le sezioni unite della Cassazione penale, aderendo all’orientamento prevalente, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in ordine al diritto del difensore di accedere agli atti della procura posti a fondamento della richiesta di misura cautelare.
All’udienza di convalida ex art. 391 c.p.p. il contraddittorio tra accusa e difesa deve svilupparsi non soltanto sul tema della convalida dell’arresto o del fermo, e quindi sulla legittimità della cosidetta misura precautelare adottata nei confronti dell’indagato, ma anche sull’eventuale domanda cautelare rivolta al giudice dal pubblico ministero.
In tale sede la mancata possibilità per il difensore dell’arrestato o del fermato di prendere conoscenza del contenuto degli atti posti a fondamento della richiesta di misura cautelare determina una violazione del diritto di difesa che si ripercuote negativamente sull’interrogatorio che si svolge nella stessa udienza di convalida. Detto interrogatorio tiene luogo dell’interrogatorio garanzia secondo quanto previsto dall’art. 294 c.p.p. (… il giudice che ha deciso in ordine all’applicazione della misura cautelare, se non vi ha proceduto nel corso dell’udienza di convalida … procede all’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare…) determinando una nullità di ordine generale a regime intermedio che va tempestivamente dedotta.
In dettaglio, osserva la Corte, la possibilità del difensore di conoscere l’integralità degli elementi e degli atti che formano oggetto della richiesta di convalida e di applicazione della misura, rappresenta la base ineludibile sulla quale poter configurare un contraddittorio “effettivo” e, con esso, un effettivo soddisfacimento della funzione difensiva che l’interrogatorio in sede di convalida è destinato a realizzare: giustificandone, per questa via, l’equipollenza normativa all’interrogatorio previsto dall’art. 294 c.p.p..
Non solo, essendo l’accesso agli atti previsto come disposizione di carattere generale in favore di chiunque vi abbia interesse (art. 116 c.p.p..), e poiché gli atti di indagine sono coperti dal segreto, a norma dell’art. 329 c.p.p., fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza, non v’è ragione per precludere al difensore il diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi alla udienza di convalida.

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Cassazione penale, sez. unite, 11 ottobre 2010, n. 36212