Cassazione civile, sez. tributaria, 12 aprile 2006, n. 8583
In tema di i.v.a., mentre le cessioni di beni da parte di una società di capitali sono da considerare in ogni caso effettuate nell’esercizio di impresa, per gli acquisti di beni o servizi occorre accertare, ai fini della detraibilità dell’imposta, che tali operazioni siano effettivamente inerenti all’esercizio dell’impresa, cioè compiute in stretta connessione con le finalità imprenditoriali, senza tuttavia che sia richiesto il concreto esercizio dell’impresa, con la conseguenza che la detrazione dell’imposta spetta, ricorrendo la detta condizione, anche nel caso di assenza di compimento di operazioni attive (nella specie, la Suprema corte ha ritenuto detraibile l’ i.v.a. assolta da una impresa di costruzioni, posta in liquidazione prima ancora di iniziare il programma edificatorio, e relativa alle spese sostenute per la progettazione degli immobili che intendeva costruire).
Cassazione civile, sez. tributaria, 12 aprile 2006, n. 8583






