Cassazione civile, sez. I, 18 gennaio 2019, n. 1464
Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore allâentrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dellâusura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale dâinteresse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la CMS soglia, calcolata aumentando della meta la percentuale della commissione di massimo scoperto media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dellâart. 2, comma 1, L. n. 108 cit., compensandosi, poi, lâimporto della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il margine degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra lâimporto degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati; tale operazione va compiuta con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicitĂ , giusta la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1.
Art. 2-bis D.L. n. 185/2008Â Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari
1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresĂŹ nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dallâeffettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dallâeffettiva durata dellâutilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale allâimporto e alla durata dellâaffidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con lâindicazione dellâeffettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltĂ di recesso del cliente in ogni momento.
Lâammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dellâimporto dellâaffidamento, a pena di nullitĂ del patto di remunerazione. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sullâosservanza delle prescrizioni del presente articolo.
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dallâeffettiva durata dellâutilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dellâapplicazione dellâarticolo 1815 del codice civile, dellâarticolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentita la Banca dâItalia, emana disposizioni transitorie in relazione allâapplicazione dellâarticolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dellâarticolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrĂ effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dellâarticolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
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Cassazione civile, sez. I, 18 gennaio 2019, n. 1464






