Cassazione civile, sez. I, 4 luglio 2011, n. 14534

«In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, pur essendo possibile individuare degli “standard” di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest’ultimo si sia articolato in vari gradi e fasi, così come accade nell’ipotesi in cui il giudizio si svolga in primo grado, in appello, in cassazione ed in sede di rinvio, agli effetti dell’apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali occorre – secondo quanto già enunciato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo –avere riguardo all’intero svolgimento del processo medesimo, dall’introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi cioè addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva del processo anzidetto, alla maniera in cui si è concretamente articolato (per gradi e fasi appunto), così da sommare globalmente tutte le durate, atteso che queste ineriscono all’unico processo da considerare, secondo quanto induce a ritenere il fatto che, a norma dell’art. 4 della citata legge, ferma restando la possibilità di proporre la domanda di riparazione durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, tale domanda deve essere avanzata, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il procedimento stesso, è divenuta definitiva (Cass., 18 febbraio 2004, n. 3143; Cass., 29 dicembre 2005, n. 28864; Cass., 13 aprile 2006, n. 8717).
Naturalmente, essendo ormai del tutto pacifico il principio secondo cui la durata ragionevole del processo non può essere stabilita secondo un giudizio rigido e predeterminato (cfr., per tutte, Cass., 13 gennaio 2010, n. 401), dovendosi tener conto degli elementi previsti dall’art. 2 della citata legge n. 89 del 2001, come la complessità della fattispecie, il comportamento delle parti, del giudice del procedimento, nonché di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione, la suindicata valutazione complessiva della durata del giudizio non può non essere preceduta da una considerazione analitica di quegli elementi che, anche singolarmente apprezzati, possono aver concorso ad accrescere la complessità del caso, così rendendo ragionevole, in concreto, la durata dell’intero procedimento».

Cassazione civile, sez. I, 4 luglio 2011, n. 14534