Cassazione civile, sez. I, 14 gennaio 2008, n. 593

La determinazione de diritto all’assegno divorziale e la sua quantificazione in concreto si articolano in due fasi:
Nella prima il giudice è chiamato a verificare l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, o all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontate ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso dal matrimonio, fissate al momento del divorzio, e quindi procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l’inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell’assegno.
Nella seconda fase, il giudice deve procedere alla determinazione in concreto dell’assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5 comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 – e cioè delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Nel caso di specie, osserva la Corte, nella determinazione dell’assegno divorzile i giudici di merito hanno esaminato le rispettive posizioni economiche delle parti, ma non hanno fatto alcun riferimento al dedotto contributo della coniuge, casalinga e madre, alla conduzione familiare durante la ventennale convivenza. Ne consegue che l’influenza del contributo apportato alla conduzione familiare non risulta essere stato oggetto di alcuna valutazione come invece avrebbe dovuto in base ai principi sopra menzionati.

Cassazione civile, sez. I, 14 gennaio 2008, n. 593