Cassazione penale, sez. III, 23 novembre 2007, n. 43840
La Cassazione conferma la condanna inflitta al ristoratore dal giudice del merito, secondo cui “non vi è alcun dubbio che il fornire ad un cliente una pietanza che contiene al suo interno un oggetto quale quello descritto costituisce il reato contestato: è infatti evidente che l’alimento fornito al signor B. era insudiciato e nocivo, contenendo un corpo estraneo, non commestibile, che ne alterava la igienicità ed era addirittura idoneo, per la sua durezza, a cagionare un danno al consumatore, potendo rompere un dente se masticato o creare difficoltà digestive se ingerito. Sussiste quindi senza alcun dubbio l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 5 lett. d) L. 283/62, punito dal successivo art. 6 L. cit”.
Mentre la S.C. specifica ulteriormente come non è esimente dalla responsabilità il fatto che il corpo estraneo avrebbe potuto trovarsi in un barattolo di pelati in quanto l’utilizzatore del barattolo non è esente da ogni dovere di controllo, che, una volta aperta la confezione, grava invece esclusivamente su di lui.
Cassazione penale, sez. III, 23 novembre 2007, n. 43840





