Cassazione penale, sez. I, 6 marzo 2008, n. 12716
«La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e l’ordinanza annullata con rinvio non potendo condividersi l’affermazione secondo cui l’idoneità della struttura carceraria a sottoporre a cure il detenuto affetto da patologia gravi debba essere esaminata in astratto e non anche in concreto (Sez. 5, 15 marzo 2006 n. 234446).
Infatti la patologia da cui risulta affetto l’indagato, cioè la demenza, necessita di una valutazione particolare onde verificare se il detenuto possa rendersi conto di ciò che accade e della sua condizione di costrizione fisica, anche ai fini di valutarne la pericolosità ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari. Inoltre la possibilità di sottoporlo ad adeguate cure deve essere esaminata anche in concreto, al fine di verificare se le doglianze della difesa sull’inerzia della struttura carceraria siano effettive e quale ne sia il motivo ».
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione penale, sez. I, 6 marzo 2008, n. 12716






