Cassazione civile, sez. unite, 4 aprile 2008, n. 8740

Non può definirsi vittima di demansionamento un dipendente pubblico il quale, a seguito di una modifica dell’organico dell’Ente da cui dipende, si ritrovi ad essere in posizione non più di vertice in conseguenza della creazione ex novo di un posto sovrardinato (nella fattispecie riservato ad un laureato).
Quel che rileva è il mantenimento di mansioni congrue rispetto all’inquadramento iniziale, nessun rilievo potendo essere riconosciuto al fatto che una posizione di vertice si trasformi in posizione subordinata rispetto a quella di un neoassunto con qualifica superiore.
Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, a differenza dell’art. 2103 c.c., infatti, impone nei confronti del prestatore di lavoro pubblico il mantenimento delle mansioni per le quali è stato assunto o di quelle “considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi”, senza dare rilievo a quelle in concreto svolte.

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Cassazione civile, sez. unite, 4 aprile 2008, n. 8740