Cassazione civile, sez. II, 30 aprile 2013, n. 10196
In caso di mancato o ritardato pagamento degli oneri condominiali, la delibera condominiale approvata a maggioranza non può prevedere a carico del condomino inadempiente interessi moratori superiori al tasso legale. Tale previsione esula dai poteri affidati dalla legge allâassemblea costituitasi a maggioranza in quanto limita o comunque incide su un diritto individuale del singolo condomino. La delibera condominiale rappresenta infatti un atto unilaterale collettivo per il quale, ai sensi dellâart. 1324 c.c., trova applicazione lâart. 1372 c.c., secondo cui : âil contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla leggeâ.
La validitĂ di siffatta misura è pertanto subordinata allâadozione di una convenzione adottata allâunanimitĂ , espressione dellâautonomia contrattuale. La delibera condominiale avente ad oggetto lâapplicazione di un tasso del 20% a carico del condomino moroso deve quindi ritenersi inficiata da nullitĂ che, a differenza delle ipotesi di annullabilitĂ , può essere fatta valere anche oltre il termine di decadenza di trenta giorni previsto dallâart. 1137 cod. civ..
Cassazione civile, sez. II, 30 aprile 2013, n. 10196






