Cassazione civile, sez. II, 7 dicembre 2006, n. 26226
Nella fattispecie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva annullato, per violazione dell’art. 1102 c.c., la delibera assembleare, adottata a maggioranza, che aveva attribuito il diritto di scegliere i posti auto nel garage condominiale, diversi per comodità di accesso, a partire dal condomino titolare del più alto numero di millesimi.
È stato ritenuto illegittimo un tale criterio di utilizzo del garage in comunione pro indviso fra tutti i condomini in quanto la regolamentazione dell’uso della cosa comune, in assenza dell’unanimità, deve seguire il principio della parità di godimento tra tutti i condomini stabilito dall’art. 1102 c.c.
Detto criterio impedisce che, sulla base del valore delle singole quote, possa essere riconosciuto ad alcuni il diritto di fare un uso del bene, dal punto di vista qualitativo, diverso dagli altri.
La quota di proprietà, di cui all’art. 1118 cod. civ., quale misura del diritto di ogni condomino, rileva relativamente ai pesi e ai vantaggi della comunione, ma non in ordine al godimento che si presume uguale per tutti.
Pertanto, ove i posti macchina non siano equivalenti per comodità d’uso, il criterio da seguire, nel disaccordo delle parti (ovvero in assenza del consenso unanime) è quello indicato dall’art. 1102 c.c., che non consente che alcuni comproprietari a discapito degli altri facciano un uso della cosa comune diverso dal punto di vista qualitativo.
Cassazione civile, sez. II, 7 dicembre 2006, n. 26226





