Cassazione penale, sez. III, 7 gennaio 2008, n. 203
«È stato reiteratamente affermato da questa Corte in ordine alla nozione di discarica abusiva che “In tema di gestione di rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, comma 3, è necessario l’accumulo, più o meno sistematico ma comunque ripetuto e non occasionale, di rifiuti in un’area determinata, la eterogeneità dell’ammasso dei Materiali, la definitività del loro abbandono ed il degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione (sez. 3, 17.6.2004 n. 27296, Micheletti, RV 229062; conf. sez. 3, 8.9.2004 n. 36062, Tomasoni; RV 229484)».
Cassazione penale, sez. III, 7 gennaio 2008, n. 203






