Cassazione civile, sez. unite, 1 ottobre 2007, n. 20596

Nella sentenza in esame le sezioni unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza circa la determinazione del momento della pendenza della lite introdotta con la domanda di decreto ingiuntivo.
Problema di non poco conto ove si determini la litispendenza tra la domanda di condanna introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo e la contrapposta richiesta di accertamento negativo presentata con atto di citazione.
Nella sentenza è enunciato il seguente principio di diritto:
«l’ 643 c.p.c., comma 3 deve interpretarsi nel senso che la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso».

Cassazione civile, sez. unite, 1 ottobre 2007, n. 20596