Cassazione penale, sez. I, 22 marzo 2011, n. 11484.

Il termine perentorio di dieci giorni imposto al pubblico ministero per l’impugnazione delle ordinanze in materia di misure cautelari personali, derivante dal combinato disposto degli artt. 310 comma 2 e 309, comma 1 c.p.p., decorre dalla data di comunicazione del provvedimento all’Ufficio della Procura, a nulla rilevando che tale comunicazione non sia stata specificamente effettuata al magistrato “titolare” del procedimento, attesa l’unitarietà ed impersonalità dell’Ufficio medesimo.
(Orientamento giurisprudenziale pressoché unanime, dal quale si discosta un’isolata pronuncia: Cass. pen., sez. VI, n. 686/1996)

Cassazione penale, sez. I, 22 marzo 2011, n. 11484.